sabato 21 novembre 2009

Berlusconi e la menzogna dei 106 processi


Si dice: il processo sia “breve” e se questa rapidità cancella i processi di Silvio Berlusconi sia benvenuta perché contro quel poveruomo, dopo che ha scelto la politica (1994), si è scatenato un “accanimento giudiziario” con centinaia di processi. Al fondo della diciottesima legge ad personam, favorevole al capo del governo c’è soltanto uno schema comunicativo, fantasioso, perché privo di ogni connessione con la realtà. È indiscutibile che un giudizio debba avere una ragionevole durata per non diventare giustizia negata (per l’imputato innocente, per la vittima del reato). “Processo breve”, però, è soltanto un’efficace formula di marketing politico-commerciale. Nulla di più. Per credere che dia davvero dinamismo ai dibattimenti, bisogna dimenticare che le nuove regole (durata di sei anni o morte del processo) sono un imbroglio, se non si migliorano prima codice, procedura, organizzazione giudiziaria. Sono una rovina per la credibilità del “sistema Italia”, se definiscono “non gravi” i reati economici come la corruzione. Con il tempo, la ragione privatissima del disegno di legge è diventata limpida anche per i creduloni, e i corifei del sovrano ora ammettono in pubblico che la catastrofica riforma è stata pensata unicamente per liberare Berlusconi dai suoi personali grattacapi giudiziari. L’effrazione di ogni condizione generale e astratta della legge deve essere sostenuta - per conformare la mente del “pubblico” - da un secondo soundbite, quella formuletta breve e convincente che, come una filastrocca, deve essere recitata in tv, secondo gli esperti, al ritmo di 6,5 sillabe al secondo, in non più di 12/15 secondi. Diffusa, ripetuta e disseminata dai guardiani vespi e minzolini dei flussi di comunicazione, suona così: Silvio Berlusconi ha il diritto di proteggersi - sì, anche con una legge ad personam - perché ha dovuto subire centinaia di processi dopo la sua “discesa in campo”, spia di un protagonismo abusivo e tutto politico della magistratura che indebolisce la democrazia italiana. Bene, ma è vero che Berlusconi è stato “aggredito” dalle toghe soltanto dopo aver scelto la politica? E quanto è stato “aggredito”? Davvero lo è stato con “centinaia di processi” tutti conclusi con un nulla di fatto? Domande che meritano parole factual, se si vuole avere un’opinione corretta anche di questo argomento sbandierato da tempo e accettato senza riserve anche dalle menti più ammobiliate. Il numero dei processi di Berlusconi è un mistero misericordioso se si ascolta il presidente del consiglio. Dice il Cavaliere: “In assoluto [sono] il maggior perseguitato dalla magistratura in tutte le epoche, in tutta la storia degli uomini in tutto il mondo. [Sono stato] sottoposto a 106 processi, tutti finiti con assoluzioni e due prescrizioni” (10 ottobre 2009). Nello stesso giorno, Marina Berlusconi ridimensiona l’iperbole paterna: “Mio padre tra processi e indagini è stato chiamato in causa 26 volte. Ma a suo carico non c’è una sola, dico una sola, condanna. E se, come si dice, bastano tre indizi per fare una prova, non le sembra che 26 accuse cadute nel nulla siano la prova provata di una persecuzione?” (Corriere, 10 ottobre). Qualche giorno dopo, Paolo Bonaiuti, portavoce del premier, pompa il computo ancora più verso l’alto: “I processi contro Berlusconi sono 109” (Porta a porta, 15 ottobre). Lo rintuzza addirittura Bruno Vespa che avalla i numeri di Marina: “Non esageriamo, i processi sono 26”. Ventisei, centosei o centonove, e quante assoluzioni? In realtà, i processi affrontati dal Cavaliere come imputato sono sedici. Quattro sono ancora in corso: corruzione in atti giudiziari per l’affare Mills; istigazione alla corruzione di un paio di senatori (la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione); fondi neri per i diritti tv Mediaset (in dibattimento a Milano); appropriazione indebita nell’affare Mediatrade (il pm si prepara a chiudere le indagini). Nei dodici processi già conclusi, in soltanto tre casi le sentenze sono state di assoluzione. In un’occasione con formula piena per l’affare “Sme-Ariosto/1” (la corruzione dei giudici di Roma). Due volte con la formula dubitativa del comma 2 dell’art. 530 del Codice di procedura penale che assorbe la vecchia insufficienza di prove: i fondi neri “Medusa” e le tangenti alla Guardia di Finanza, dove il Cavaliere è stato condannato in primo grado per corruzione; dichiarato colpevole ma prescritto in appello grazie alle attenuanti generiche; assolto in Cassazione per “insufficienza probatoria”. Riformato e depenalizzato il falso in bilancio dal governo Berlusconi, l’imputato Berlusconi viene assolto in due processi (All Iberian/2 e Sme-Ariosto/2) perché “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. Due amnistie estinguono il reato e cancellano la condanna inflittagli per falsa testimonianza (aveva truccato le date della sua iscrizione alla P2) e per falso in bilancio (i terreni di Macherio). Per cinque volte è salvo con le “attenuanti generiche” che (attenzione) si assegnano a chi è ritenuto responsabile del reato. Per di più le “attenuanti generiche” gli consentono di beneficiare, in tre casi, della prescrizione dimezzata che si era fabbricato come capo del governo: “All Iberian/1” (finanziamento illecito a Craxi); “caso Lentini”; “bilanci Fininvest 1988-’92”; “fondi neri nel consolidato Fininvest” (1500 miliardi); Mondadori (l’avvocato di Berlusconi, Cesare Previti, “compra” il giudice Metta, entrambi sono condannati). È vero, l’inventario annoia ma qualcosa ci racconta. Ci spiega che senza amnistie, riforme del codice (falso in bilancio) e della procedura (prescrizione) affatturate dal suo governo, Berlusconi sarebbe considerato un “delinquente abituale”. Anche perché, se non avesse corrotto un testimone (David Mills, già condannato in appello, lo protegge dalla condanna in due processi), non avrebbe potuto godere delle “attenuanti generiche” che lo hanno reso “meritevole” della prescrizione che egli stesso, da presidente del consiglio, s’è riscritto e accorciato. L’imbarazzante bilancio giudiziario non liquida un lamento che nella “narrativa” di Berlusconi è vitale: fino a quando nel 1994 non mi sono candidato al governo del Paese, la magistratura non mi ha indagato. Se non si lasciano deperire i fatti, anche questo ossessivo soundbite non è altro che l’alchimia di un mago, pubblicità. Berlusconi viene indagato per traffico di stupefacenti, undici anni prima della nascita di Forza Italia. Nel 1983 (l’accusa è archiviata). È condannato in appello (e amnistiato) per falsa testimonianza nel 1989, venti anni fa. Nel 1993 - un anno prima della sua prima candidatura al governo - la procura di Torino già indaga sul Milan e i pubblici ministeri di Milano sui bilanci di Publitalia. Al di là di queste date, è documentato dagli atti giudiziari che Silvio Berlusconi e il gruppo Fininvest finiscono nei guai non per un assillo “politico” dei pubblici ministeri, ma per le confessioni di un ufficiale corrotto del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano. Ammette che le “fiamme gialle” hanno intascato 230 milioni di lire per chiudere gli occhi nelle verifiche fiscali di Videotime (nel 1985), Mondadori (nel 1991), Mediolanum Vita (nel 1992), tutti controlli che precedono l’avventura politica dell’Egoarca. Accidentale è anche la scoperta dei fondi esteri della Fininvest. Vale la pena di ricordarlo. Uno dei prestanomi di Bettino Craxi, Giorgio Tradati, consegna a Di Pietro i tabulati del conto “Northern Holding”. Li gestisce per conto di Craxi. Sul conto affluisce, senza alcun precauzione, il denaro che il gotha dell’imprenditoria nazionale versa al leader socialista. C’è una sola eccezione. Un triplice versamento non ha nome e firma. Sono tre tranche da cinque miliardi di lire che un mittente, generoso e sconosciuto, invia nell’ottobre 1991 a Craxi. “Fu Bettino a annunciarmi l’arrivo di quel versamento”, ricorda Tradati. Le rogatorie permettono di accertare che i miliardi, “appoggiati” su “Northern Holding”, vengono dal conto “All Iberian” della Sbs di Lugano. Di chi è “All Iberian”? Per mesi, i pubblici ministeri pestano acqua nel mortaio fino a quando un giovane praticante dello studio Carnelutti, un prestigioso studio legale milanese, confessa al pool di avere fatto per anni da prestanome per conto della Fininvest in società create dall’avvocato londinese David Mackenzie Mills. Così hanno inizio le rogne che ancora oggi Berlusconi deve grattarsi. Il caso, la fortuna, la sfortuna, fate voi. Tirando quell’esile filo, saltano fuori 64 società off-shore del “gruppo B di Fininvest very secret”, create venti anni fa e alimentate prevalentemente con fondi provenienti dalla “Silvio Berlusconi Finanziaria”. È in quell’arcipelago che si muovono le transazioni strategiche della Fininvest che, come documenterà la Kpmg, consentono a Berlusconi e al suo gruppo di “alterare le rappresentazioni di bilancio”; “esercitare un controllo con fiduciari in emittenti tv che le normative italiane estere non avrebbero permesso”; “detenere quote di partecipazione in società quotate senza informare la Consob e in società non quotate per interposta persona”; “erogare finanziamenti”; “effettuare pagamenti”; “intermediare tra società del gruppo l’acquisizione dei diritti televisivi”; “ricevere fondi da terzi per finanziare operazioni di Fininvest effettuate per conto di terzi”. È il disvelamento non di un episodio illegale, ma di un metodo illegale di lavoro, dello schema imprenditoriale illecito che è a fondamento delle fortune di Silvio Berlusconi. Per dirla tutta, e con il senno di poi, sedici processi per venire a capo di quel grumo di illegalità oggi appaiono addirittura un numero modesto. Nel “group B very discreet della Fininvest” infatti si costituiscono fondi neri (quasi mille miliardi di lire). Transitano i 21 miliardi che rimunerano Bettino Craxi per l’approvazione della legge Mammì; i 91 miliardi in Cct destinati alla corruzione del Parlamento che approva quella legge; la proprietà abusiva di Tele+ (viola le norme antitrust italiane, per nasconderla furono corrotte le “fiamme gialle”); il controllo illegale dell’86 per cento di Telecinco (in disprezzo delle leggi spagnole); l’acquisto fittizio di azioni per conto del tycoon Leo Kirch contrario alle leggi antitrust tedesche; le risorse destinate poi da Cesare Previti alla corruzione dei giudici di Roma (gli consegnano la Mondadori); gli acquisti di pacchetti azionari che, in violazione delle regole di mercato, favorirono le scalate a Standa, Mondadori, Rinascente. E c’è altro che ancora non sappiamo e non sapremo? Tutti i processi che Berlusconi ha affrontato e deve ancora affrontare nascono per caso non per un deliberato proposito. Un finanziere che confessa, un giovane avvocato che si libera del peso che incupisce i suoi giorni consentono di mettere insieme indagine dopo indagine, ineluttabili per l’obbligatorietà dell’azione penale, una verità che il capo del governo non potrà mai ammettere: il suo successo è stato costruito con l’evasione fiscale, i bilanci truccati, la corruzione della politica, della Guardia di Finanza, di giudici e testimoni; la manipolazione delle leggi che regolano il mercato e il risparmio in Italia e in Europa. Per Berlusconi, la banalizzazione della sua storia giudiziaria, che egli traduce e confonde in guerra alla (o della) magistratura, non è il conflitto della politica contro l’esercizio abusivo del potere giudiziario, ma il disperato e personale tentativo di cancellare per sempre le tracce del passato e di un metodo inconfessabile. Con quali tecniche Berlusconi ha combattuto, e ancora affronterà, questa contesa è un’altra storia.

lunedì 16 novembre 2009

SOLDI SPORCHI Come riciclare con l’aiuto dello Scudo









Riporto l'articolo di Roberto Scarpinato (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo) pubblicato su il Fatto quotidiano del 15 Ottobre 2009

Per comprendere le falle aperte dal recente scudo fiscale nel sistema di antiriciclaggio italiano, è bene avere presente il contesto in cui viene a incidere. Uno dei punti cardine della legislazione antiriciclaggio è l’obbligo imposto a tutti gli intermediari finanziari e ai professionisti di segnalare le operazioni sospette all’Uif (Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia), quando si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d’Italia elabora, aggiornandoli continuamente, gli indici di anomalia ai quali gli operatori finanziari devono attenersi nel valutare la natura sospetta di un’operazione. Taluni indicatori vengono inseriti anche nei sistemi informatici delle banche, in modo da attivare un rilevamento automatico delle operazioni sospette. Ove necessario, la Banca d’Italia può disporre la sospensione per cinque giorni delle operazioni sospette segnalate, in modo da consentire alla magistratura, prontamente allertata, di intervenire con tempestività. L’esperienza ha dimostrato come nella prassi operativa tale sistema sia carente, soprattutto nelle regioni meridionali, a causa dell’inquietante infiltrazione della criminalità mafiosa in vari punti nel circuito bancario. In alcuni casi è stato accertato che funzionari bancari avevano omesso di segnalare le operazioni sospette, perché complici o intimiditi. In altri è stato accertato che avevano addirittura manipolato il sistema informatico di rilevazione automatica, cancellando le tracce delle operazioni segnalate. Pur con tali limiti, quando le segnalazioni sono state effettuate, si sono spesso rivelate preziose per dare corso a indagini che si sono concluse con l’arresto di numerosi criminali e la confisca di ingenti capitali illegali. In questo difficile contesto, il recente scudo fiscale ha in parte cancellato e in parte affievolito l’obbligo di segnalare le operazioni sospette, rendendo così cieco – o gravemente ipovedente – il sistema di rilevamento dei possibili casi di riciclaggio. Infatti l’art. 13 bis, comma 3, del D.L. n. 78 del 2009 ha disposto che non si applica l’obbligo della segnalazione delle operazioni sospette per tutti i casi i cui i capitali rimpatriati o regolarizzati derivino da una serie di reati sottostanti che vengono estinti dallo scudo fiscale: i reati tributari di omessa dichiarazione dei redditi o di dichiarazione fraudolenta e infedele. Vengono inoltre estinti una lunga serie di reati quando siano stati commessi per eseguire od occultare i reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto: alcuni reati di falso previsti dal codice penale (articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis e 492), di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, nonché dei reati di false comunicazioni sociali previste dal codice civile (articoli 2621 e 2622). A seguito di tale normazione e del regime di invisibilità assicurato ai capitali ‘scudati’, si è venuta a determinare per il vastissimo popolo degli imprenditori collusi l’opportunità di fare rientrare dall’estero capitali sporchi dei loro soci mafiosi occulti, spacciandoli falsamente come frutto di evasione fiscale per poi immetterli nel circuito produttivo. Si è aperta anche la possibilità di impiegare nell’attività economica capitali illegali in realtà detenuti in Italia, che possono essere fatti figurare come rientrati dall’estero. A tal fine è sufficiente infatti limitarsi a inviare per via telematica una semplice dichiarazione di rientro all’agenzia delle Dogane, senza alcuna possibilità di serio controllo, o ricorrere ad altri trucchi elementari. In una fase storica quale quella attuale, nella quale le banche hanno chiuso i rubinetti del credito e migliaia di imprese operanti nella legalità sono boccheggianti, è dunque elevato il rischio che le imprese a partecipazione mafiosa, rifornite di capitali illegali freschi a costo penale zero, vengano a trovarsi in grado di sgominare la concorrenza, creando o irrobustendo indebite posizioni di oligopolio, con buona pace di tutte le prediche sulle virtù della libera concorrenza. Si è obiettato che le mafie non sarebbero interessate a fare rientrare capitali dall’estero. Ma l’obiezione non tiene conto della realtà dell’economia mafiosa nazionale, della possibilità di spacciare capitali detenuti in Italia come esteri, del riciclaggio operato in Italia dalle mafie straniere che da anni investono capitali sporchi in varie attività, nonché della concreta esperienza del precedente scudo fiscale. Per limitarci solo alla dinamiche di riciclaggio delle mafie nazionali, va infatti considerato che le imprese a partecipazione mafiosa si trovano sempre esposte al rischio di dovere spiegare, se individuate, l’origine dei loro capitali. Attraverso un’accurata analisi dei libri contabili, la magistratura può essere in grado di dimostrare che a un certo punto della vita dell’azienda sono stati immessi capitali che non trovano giustificazione nei profitti di impresa e nei redditi personali dei soci. Grazie a tale complessa e difficile attività di indagine, che si avvale spesso di perizie contabili, è stato possibile confiscare centinaia di imprese appartenenti ad imprenditori insospettabili, dotati di solida reputazione nel mercato. Avvalendosi dello scudo fiscale, l’imprenditore colluso avrà ora una duplice arma per paralizzare le indagini. In primo luogo potrà opporre lo scudo fiscale, sostenendo che i nuovi capitali, immessi nel circuito produttivo, sono frutto di evasione fiscale già sanata. In secondo luogo, ai magistrati che volessero comunque verificare, analizzando i libri contabili, se effettivamente i capitali scudati siano compatibili con i redditi di impresa e con il volume di affari, potrà opporre che ha distrutto i libri contabili e le scritture societarie. Naturalmente a costo penale zero, perché – come ho accennato prima – lo scudo estingue persino il reato (punito sino a 5 anni di reclusione) di occultamento o distruzione di scritture contabili per evadere le imposte sui redditi e l’Iva, o per impedire la ricostruzione dei redditi e dei volumi di affari. Quello citato è solo uno tra i tanti esempi di una casistica quanto mai ricca di opportunità di riciclaggio apertesi con lo scudo fiscale, ma, per ovvi motivi, non pare sia il caso di proseguire con altre esemplificazioni. Come se non bastasse avere eliminato l’obbligo di segnalare le operazioni sospette in tutti i casi sopra specificati, si è ritenuto di dover affievolire tale obbligo anche nei residui casi in cui è stato mantenuto in vita. Si tratta dei casi nei quali l’operatore bancario ha il sospetto che i capitali scudati non siano frutto di reati tributari, ma di altri ben più gravi reati, come estorsioni, traffico di stupefacenti e via elencando. Infatti, con la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni per lo scudo fiscale, si è precisato testualmente: “Si ricorda che gli intermediari non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate, relativamente agli importi delle attività oggetto di rimpatrio, né la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all’estero, né sono obbligati a verificare i criteri utilizzati dal soggetto interessato per valorizzare le medesime attività nella dichiarazione stessa”. Per coloro che non avessero familiarità con il giuridichese, in sostanza è stato ricordato agli intermediari che l’entità della somma scudata non costituisce di per sé motivo di sospetto. La segnalazione dovrà dunque essere effettuata solo se gli importi risultassero notevolmente sproporzionati rispetto al profilo economico-professionale del soggetto che intende accedere allo scudo fiscale (per esempio un artigiano a basso reddito che fa rientrare un milione di euro) o se sussistono altri e diversi motivi di sospetto. Si è così aperta un’altra significativa falla. Infatti le operazioni relative allo scudo possono essere effettuate anche allo sportello da persone che non sono clienti delle banche e di cui esse ignorano pertanto il profilo economico. Poiché l’entità della somma scudata non è da considerarsi motivo di sospetto e poiché non è possibile valutare se sussiste la sproporzione di cui si è detto, si è in sostanza conseguito l’effetto di depotenziare in modo indiscriminato e incontrollato l’obbligo della segnalazione per tutte le operazioni effettuate allo sportello anche per cifre rilevantissime. Infine, per chiudere il cerchio, va considerato che la legge ha stabilito che le operazioni in questione sono coperte da assoluta riservatezza e non devono essere comunicate all’Amministrazione finanziaria; sicché neppure per tale via è possibile rilevare, a posteriori e in tempo utile, l’incongruità tra gli importi scudati ed il profilo economico del soggetto che ha fatto rientrare capitali dall’estero. Ci si chiede perché mai non si è ritenuto di dovere coniugare le esigenze di liquidità di cassa dello Stato con l’esigenza di impedire l’indebita strumentalizzazione delle norme sullo scudo fiscale per riciclare capitali sporchi che, una volta immessi nel circuito economico, alterano la regole del libero mercato a discapito degli imprenditori onesti, già fortemente penalizzati dalla crisi economica. Eppure sarebbe stato sufficiente garantire la tracciabilità delle operazioni scudate e la loro visibilità agli organi competenti (Amministrazione finanziaria e Magistratura), mantenendo inoltre fermo l’obbligo di segnalare tutte le operazioni sospette senza eccezioni di sorta. I cittadini intenzionati a regolarizzare capitali frutto di evasione fiscale non avrebbero avuto nulla da temere, in quanto lo Stato garantisce loro l’immunità fiscale e penale. Gli altri – i mafiosi ed criminali – avrebbero capito che “non era aria”. Resta infine da chiedersi se l’abolizione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previsto dallo scudo fiscale non costituisca una violazione della direttiva europea anti-riciclaggio (n. 60 del 2005) che ha imposto agli stati membri della Comunità europea di prevedere nei loro ordinamenti l’obbligo della segnalazione di tutte le operazioni sospette. Il decreto legislativo antiriciclaggio italiano n. 231 del 2007 che prevede tale obbligo, è stato approvato proprio per dare esecuzione alla suddetta direttiva europea. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea, non solo qualsiasi giudice, ma – come è stato osservato – anche qualsiasi autorità pubblica è tenuta a disapplicare una norma interna (e tanto più una semplice circolare) contraria alla disposizione di una direttiva europea, applicando invece quest’ultima. Tra le pubbliche autorità rientra la Banca d’Italia. Sarebbe sperare troppo se almeno la Banca d’Italia, deputata a indicare agli intermediari finanziari i criteri ai quali attenersi per la segnalazione delle operazioni sospette, trovasse il modo di ricordare che la normativa europea è sovraordinata a quella nazionale e non prevede deroghe all’obbligo di segnalare le operazioni sospette? (leggi qui l'articolo originale)



sabato 14 novembre 2009

DDL Processo Breve

Giovedi 12 novembre il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge " processi Brevi".
Un provvedimento che ho già definito indecente che invece di accelerare i processi aiuta i delinquenti.
Leggi qui il testo

Firma anche tu l'appello di Roberto Saviano che chiede il ritiro del disegno di legge





Sentenza Tribunale di Milano sul caso CIR - Finivest



Il 3 ottobre 2009 la Corte Civile di Milano ha condannato la Finivest a risarcire la CIR di De Benedetti con 750.0000.000 di Euro.
Si tratta della parte civile del
Caso Mondadori, la sentenza emessa dal Giudice Metta che tolse la Momdadori a De Benedetti per consegnarla al gruppo di Berlusconi.
Il Tribunale di Milano il 24 aprile 2003 ha stabilito che quella sentenza fu comprata dagli avvocati della finivest ( Previti Acampora e Pacifico) Berlusconi, grazie alle attenuanti generiche se la cavò con la prescrizione.
Leggi tutta la sentenza


A differenza delle condanne penali quelle civili sono subito esecutive a meno che il giudice non la sospenda, il 22 ottobre la Fininvest ha presentato ricorso e la corte d'appello di Milano ha accettato il ricorso sospendendo il pagamento.